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									Il controllo periodico e la relativa 
									certificazione dell'impianto di 
									riscaldamento sono elementi di fondamentale 
									importanza per il benessere comune.Una caldaia efficiente non solo garantisce 
									rispetto dell’ambiente, ma anche sicurezza 
									domestica e risparmio nei consumi.
 La manutenzione della caldaia è un obbligo 
									di legge, come decretato dalla Delibera di 
									Giunta Regionale 20 dicembre 2013 n. X/1118.
 Da ottobre 2014 la Regione Lombardia impone 
									l'obbligo di effettuare ogni due anni 
									l'analisi di combustione o “prova fumi” per 
									caldaie con potenza inferiore ai 35 kW.
 
 Chi può effettuare la certificazione
 
 Tali operazioni di manutenzione e controllo 
									di efficienza energetica possono essere 
									svolte solo da imprese 
									abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 
									n°37 e iscritte al CURIT, quest'ultima 
									condizione necessaria per potere pagare i 
									contributi individuati dalla normativa 
									regionale.
 Per gli impianti con apparecchiature fisse 
									di refrigerazione, condizionamento d'aria e 
									pompe di calore, contenenti almeno 3 kg di 
									gas fluorurati ad effetto serra, il 
									personale e la ditta manutentrice devono 
									essere certificati come previsto dal D.P.R. 
									43/2012.
 Per evitare qualsiasi tipo di sanzione, 
									raccomandiamo prima di tutto di richiedere 
									al tecnico che effettua la manutenzione 
									prova di tali certificazioni (si veda qui 
									sotto il paragrafo sulle sanzioni).
 
 Gli impianti termici soggetti agli 
									obblighi previsti dalla norma regionale
 
 Ecco quali sono le tipologie di impianti 
									termici che devono assolvere a questi 
									obblighi regionali:
 
 
										
											| − | caldaie alimentate a combustibili 
											fossili (gas naturale, GPL, gasolio, 
											carbone, olio combustibile, altri 
											combustibili fossili solidi, liquidi 
											o gassosi); |  
											| − | impianti alimentati da biomassa 
											legnosa (es. legna, cippato, pellet, 
											bricchette); |  
											| − | pompe di calore e/o collettori 
											solari termici utilizzati per la 
											climatizzazione invernale degli 
											ambienti e/o la produzione di acqua 
											calda sanitaria centralizzata con 
											potenza termica utile complessiva 
											superiore a 12 kW; |  
											| − | gruppi frigoriferi utilizzati per la 
											climatizzazione estiva degli 
											ambienti con potenza frigorifera 
											utile complessiva superiore a 12 kW; |  
											| − | scambiatori di calore della 
											sottostazione di teleriscaldamento 
											e/o teleraffrescamento; |  
											| − | cogeneratori e trigeneratori; |  
											| − | scaldacqua al servizio di più utenze 
											o ad uso pubblico; |  
											| − | stufe, caminetti chiusi, apparecchi 
											di riscaldamento localizzato ad 
											energia radiante esclusivamente nel 
											caso in cui siano fissi e la somma 
											delle potenze degli apparecchi 
											installati nella singola unità 
											immobiliare sia maggiore o uguale a 
											5 kW (si veda la definizione di 
											“Apparecchio fisso” presente al 
											punto 4 comma c) della DGR X/3965). |  
									
									 Questi impianti sono esentati 
									dall'obbligo se
 Secondo la dgr 1118 del 20/12/2013, art. 4, 
									lettera "ll" sono esentati dalla 
									manutenzione periodica e quindi dal rispetto 
									delle disposizioni in tema di gestione e 
									controllo degli impianti termici solo
   
										
											| − | gli impianti scollegati dalla rete 
											energetica o da serbatoi di 
											combustibili, ovvero privi 
											dell'approvvigionamento del 
											combustibile; |  
											| − | quelli privi di parti essenziali 
											senza le quali l'impianto non può 
											funzionare. |  
									
									 E' comunque necessario che il responsabile 
									dell'impianto indichi sul libretto che 
									l'impianto è stato disattivato.
 Nel momento in cui l'impianto sia riattivato 
									o alla prima attivazione, il responsabile 
									dell'impianto deve assolvere agli obblighi 
									di cui sopra.
 
 Le soluzioni termiche NON soggette agli 
									obblighi normativi
 
 Esclusi dagli obblighi sono
 
 
										
											| − | cucine economiche, termo cucine, 
											caminetti aperti; |  
											| − | scaldacqua unifamiliari; |  
											| − | gli impianti inseriti in cicli di 
											processo. |  
									
									 
 Pagamento certificazione regionale
 
 Diversamente dal precedente “bollino”, 
									l'attuale certificazione non viene pagata 
									dal responsabile direttamente all'ente 
									regionale, bensì viene versata al tecnico 
									manutentore che a sua volta provvederà a 
									pagare tramite un Portafoglio Digitale.
 Solo le ditte certificate possono avvalersi 
									di un Portafoglio Digitale.
 La normativa prevede che i contributi 
									corrispondano a una quota regionale ed una 
									quota per le Autorità competenti.
 La Regione Lombardia ha modificato in questo 
									modo il valore e la metodologia di 
									pagamento.
 Gli importi variano di regione in regione e 
									possono cambiare di anno in anno.
 
 Sanzioni previste
 
 Il responsabile dell'impianto, 
									l'amministratore del condominio o 
									l'eventuale terzo che se ne è assunto la 
									responsabilità, che non 
									ottempera a quanto stabilito dell'articolo 
									7, comma 1 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., 
									ovvero non effettua le operazioni di 
									controllo e manutenzione, è punibile con una 
									sanzione amministrativa non inferiore a Euro 
									500,00 e non superiore a Euro 3.000,00.
 Qui ricadono anche i casi in cui il tecnico 
									non è iscritto certificato e non invia la 
									notifica all'ente preposto.
 
 Nuovi modelli di libretto di impianto e 
									di rapporto di controllo
 
 Dal 15 ottobre 2014 sono in vigore e 
									obbligatori nuovi modelli di libretto di 
									impianto e di rapporto di controllo. I nuovi 
									libretti di impianto, che dovranno essere 
									consegnati al cittadino (in qualità di 
									responsabile dell’impianto) in occasione 
									della prima manutenzione utile e comunque in 
									caso di nuova installazione, contengono 
									oltre alle informazioni previste dal Decreto 
									ministeriale 10 febbraio 2014 altri dati 
									funzionali alla migliore gestione dei 
									catasti regionali.
 Il nuovo libretto è denominato “Libretto di 
									Climatizzazione”, in quanto raccoglie tutte 
									le informazioni tecniche e di assistenza e 
									manutenzione relative a tutti gli apparecchi 
									di riscaldamento e raffrescamento 
									all'interno dell'impianto.
 Non vale quindi solo per le caldaie, ma 
									anche per stufe a pellet, condizionatori, 
									ecc.
 
 Targatura impianti
 
 La normativa regionale ha introdotto la 
									targatura degli impianti termici 
									con l'obiettivo di identificarli uno ad uno. 
									Questo non va solo a beneficio delle 
									operazioni di manutenzione e ispezione, ma 
									agevola anche l’analisi ed il monitoraggio 
									del parco impianti esistente sul territorio 
									regionale, della qualità dell’aria e della 
									diffusione delle fonti di energia 
									rinnovabile.
 
 Ne consegue che, a partire dal 15 ottobre 
									2014, in occasione del primo intervento 
									utile, ovvero in caso di installazione e/o 
									manutenzione, su impianti costituiti da 
									generatori per cui non sono previsti i 
									contributi economici (es. biomassa, pompe di 
									calore, sottostazioni di teleriscaldamento) 
									deve essere rilasciata e registrata la Targa 
									Impianto.
 Per gli impianti per cui è prevista la 
									Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) 
									tramite il pagamento dei contributi, la 
									Targatura dell'impianto e la consegna del 
									nuovo Libretto di Impianto avviene al primo 
									rilascio della DAM con data controllo 
									successiva al 15 ottobre 2014.
 
 La Targa Impianto è un codice univoco che da 
									quel giorno identificherà quello specifico 
									impianto e si aggancerà ai servizi che la 
									Regione Lombardia darà ai cittadini e ai 
									manutentori attraverso il Catasto Unico 
									Regionale degli Impianti Termici (CURIT).
 La consegna della Targa è responsabilità del 
									tecnico. Ogni manutentore o installatore 
									quindi deve consegnare al cittadino un set 
									di Targhe composto da 3 etichette adesive, 
									rappresentanti ognuna una Targa Impianto, e 
									da 2 Matrici.
 
 
									
									La prima Targa Impianto è da applicare sul 
									generatore, le altre due Targhe Impianto 
									sono da conservare a cura del responsabile 
									di impianto, per essere utilizzate in caso 
									di deterioramento della prima Targa o di 
									sostituzione del generatore.
 La prima delle due Matrici è da applicare 
									sul nuovo libretto di impianto rilasciato 
									all’utente; la seconda è da applicare sul 
									Rapporto di controllo che conserva il 
									manutentore/installatore, ai fini della 
									corretta trascrizione del codice Targa 
									Impianto all’atto della registrazione dei 
									dati in CURIT.
 
 E' fondamentale avere cura di queste 
									etichette adesive e conservarle all'interno 
									del libretto di impianto. In caso di 
									sostituzione della caldaia, non occorre 
									applicare una nuova Targa.
 All'interno del portale del CURIT ogni 
									cittadino è associato ad una scheda digitale 
									che mostra tutti i dati tecnici e la storia 
									di quell'impianto. La Targa viene caricata 
									all'interno della scheda e viene associata 
									al cittadino.
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